Descrizione

LEGGE 27 maggio 2024, n. 1

Gli alunni e le alunne della Classe II H della Scuola secondaria di primo grado “Ascanio Grandi” di Lecce ed il relativo Consiglio di Classe

hanno approvato;

LA DIRIGENTE MARIA ROSARIA MANCA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

 

  1. La Scuola:
  2. a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e promuove la gentilezza in tutte le sue forme;
  3. b) previene comportamenti astiosi atti a ferire chiunque, come il bullismo, la discriminazione, la violenza e qualunque forma di ridicolizzazione, promuovendo comportamenti finalizzati all’accettazione dell’altro, alla comprensione e al rispetto dei sentimenti;
  4. c) promuove i comportamenti generosi, altruisti e cortesi, al fine di trasmettere benessere agli altri.

 

Art. 2.

Principi generali

 

  1. La presente legge detta i principi in base ai quali ogni individuo ha il diritto di ricevere gentilezza e il dovere civico e morale di donarla, al fine di creare connessioni positive ed empatia;

 

Art. 3.

Beneficiari

 

I beneficiari della presente legge sono tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di condizioni personali e sociali; altresì beneficiano della suddetta legge l’ambiente, la natura e gli animali di qualsiasi razza o dimensione, domestici e non.

 

Art. 4

La legge individua nella gentilezza una vera e propria rivoluzione pacifica e invita ogni cittadino a fare della gentilezza un’abitudine, una forma di ricchezza riconoscibile nelle azioni quotidiane, per suscitare in sé stessi e negli altri benessere emotivo.

Art. 5

La legge determina i seguenti criteri di gentilezza da rispettare:

  1. a) salutare, sorridendo, anche gli sconosciuti;
  2. b) aiutare chi è in difficoltà;
  3. c) ascoltare senza giudicare;
  4. d) comprendere gli altri;
  5. f) non fermarsi alle apparenze;
  6. g) non generare conflitti;
  7. h) provare empatia.

 

Art. 6

La legge individua i seguenti benefici, scaturenti da gesti di gentilezza:

  1. a) migliora l’umore;
  2. b) contribuisce a un senso generale di benessere psicologico;
  3. c) riduce lo stress;
  4. d) aumenta l’autostima;
  5. e) riduce la sensazione di isolamento;
  6. f) provoca compassione;
  7. g) costruisce relazioni positive.

 

Art. 7

La legge aspira ad una società basata sulle relazioni pacifiche, attraverso la costruzione di legami di fiducia e comprensione.

 

Art. 8

La legge garantisce che tutta la gentilezza non data è persa e che tutta quella donata viene restituita.

 

Art. 9

La legge incoraggia un lessico che dia voce alle emozioni positive ed invita ogni cittadino a non alzare la voce per sovrastare gli altri, poiché ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione ma è necessario farlo con rispetto e gentilezza.

 

Art. 10

La legge riconosce la gentilezza come uno strumento indispensabile per comprendere l’altro e le sue emozioni, per accettare ogni difetto altrui, nel pieno rispetto dei sentimenti.

Art. 11

La legge invita ogni essere umano ad essere gentile con sé stesso, volendosi bene e prendendosi cura della propria anima, unica e speciale, come tutte.

 

Art. 12

La legge ravvisa che la mancanza di gentilezza provoca tristezza, delusione e malessere in chi non la riceve e frustrazione e sofferenza in chi, invece, non la dona.

 

Art. 13

La legge individua la gentilezza come una forma di prevenzione dei conflitti all’interno di qualsiasi rapporto e ravvisa in essa la forma più semplice ma, allo stesso tempo, più efficace di pacificazione.

 

Art. 14

La legge attesta che colui che non sa esternare gentilezza ed empatia si priva della gioia di donarsi agli altri.

 

Art. 15

La legge considera la gentilezza una della più alte virtù umane e, pertanto, parte integrante dell’etica di ognuno.

 

 

Art. 16

La legge suggerisce il ricorso all’educazione emotiva per la formazione di uomini e donne consapevoli di sé stessi e del mondo che li circonda, in grado di riconoscere il valore del bene donato e il disvalore del male compiuto.

 

Art. 17

La legge esorta ogni individuo a non intendere gli animali come esseri inferiori e supporta coloro che li rispettano, trattandoli con amorevolezza e con riguardo.

 

Art. 18

La legge apprezza coloro che trattano l’ambiente che li circonda come se fosse la propria casa, abbellendolo, nel pieno rispetto della sua dimensione ecologica.

 

Art. 19

La legge identifica la gentilezza come una sorta di cambiamento sociale che si rende necessario di fronte all’aggressività e alla volgarità che caratterizzano i tempi attuali.

 

 

 

Art. 20

La legge precisa che la gentilezza non è equivalente all’educazione, poiché quest’ultima viene insegnata, mentre la prima è una scelta personale finalizzata a dare valore all’altro in maniera disinteressata.

 

Art. 21

La legge propone l’uso quotidiano della gentilezza come rottura delle barriere sociali, allo scopo di creare, sempre, un ambiente inclusivo.

 

Art. 22

La legge approva ogni tipo di atteggiamento comprensivo e fluido verso una situazione o uno stato penoso.

 

Art. 23

La legge asserisce che la gentilezza è come una forma di volontariato che produce senso di appagamento e benessere.

 

Art. 24

La legge definisce la gentilezza come un moto puro del cuore, un sentire che si alimenta di benevolenza e compassione che si trasforma in un vero e proprio atto che porta felicità.

 

Art. 25

La legge identifica nella scuola il luogo ideale per coltivare la gentilezza, in quanto ambiente eletto per la costruzione di una cultura di rispetto reciproco.

 

Art. 26

La legge vieta la produzione e diffusione di ogni forma di vaccino atto ad evitare il contagio della gentilezza e auspica che, invece, l’atto gentile di un solo individuo, inneschi una vera e propria reazione a catena.

 

Art. 27

   Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito della Scuola.
  2. La presente legge, munita del sigillo dell’Istituto scolastico, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Scuola.
  3. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

 

Data a Lecce, addi’ 27 maggio 2024

LA DIRIGENTE

Maria Rosaria Manca

 

 

 

 

 

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