Circolare 50

Comunicazioni relative al D.L n. 123/2023 “Decreto Caivano”

convertito in L. n.159/2023

Ai genitori e agli alunni

Oggetto: comunicazioni relative al D.L n. 123/2023 “Decreto Caivano” convertito in L. n.159/2023

Com’è noto, la Legge n.159/2023 che ha convertito il D.L. n.123/2023, noto come “Decreto Caivano”, introduce importanti modifiche alla gestione delle assenze scolastiche. La legge assegna al Dirigente scolastico l’obbligo di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo
scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L’assenza dell’alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente. È evidente, altresì, che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. Se le assenze, NON GIUSTIFICATE, superano i 15 giorni in un trimestre, è necessario avviare procedure per contrastare l’elusione scolastica.
La norma attribuisce al Dirigente scolastico il compito di verificare la frequenza degli alunni, individuando coloro che superano i 15 giorni di assenza. La legge richiede un monitoraggio costante delle assenze, senza attendere la fine del trimestre per agire. In caso di assenze superiori alla soglia, la scuola deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute attestati da certificazione medica o altri impedimenti gravi, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.
Una volta identificate le assenze ingiustificate, la scuola deve intraprendere una serie di azioni. In primo luogo, deve inviare una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell’alunno/a. Se riceve motivazioni in risposta, la scuola deve valutarle accuratamente. In caso di mancata giustificazione, la scuola deve informare il sindaco che, a sua volta, ammonirà il responsabile dell’alunno per non aver adempiuto all’obbligo di istruzione. La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco
per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Invito i genitori a prestare la massima attenzione alla regolarità della frequenza dei propri figli.
I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, ne daranno immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
Maria Rosaria MANCA

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una
nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza
sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso
all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di
istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo
invitandolo ad ottemperare alla Legge. Pertanto, l’Ufficio Didattica della scuola cura la trasmissione
al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione,
regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti e l’Ufficio Didattica
verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono
assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi,
predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al
responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito
dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché
questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
In caso di violazione dell’obbligo il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura
penale.
Nel D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (il cosiddetto “Decreto Caivano”) “Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché
per la sicurezza dei minori in ambito digitale, si segnala l’articolo 12: “…Il dirigente scolastico
verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono
assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati
motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al
responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette
giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo
ad ottemperare alla legge”
A tale riguardo:
• La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal
sindaco per ottemperare alla legge, che non provi di procurare altrimenti l’istruzione del
minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata
iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo
presenti entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
• La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal
sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da
costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare altrimenti
l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,
l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana
dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare
tempestivamente.
I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso
di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi,
ne daranno immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli
adempimenti di legge.
Appare d’obbligo, per completezza di informazione, informare dell’introduzione nel codice penale
dell’art. 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di
istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le
modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore
durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze
ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto
del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi). Inoltre nel decreto-legge 48/2023,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-
bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui
componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
Precisazioni:
• le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata
posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
• le assenze devono sempre essere giustificate;
• le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo prolungato non sono incluse nel calcolo annuale
personalizzato obbligatorio. Eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente
giustificate, e documentate, se continuative, con apposita certificazione medica;
• le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.)
non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
• vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: “alunni che, per causa
di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non
continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi
temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni
ospedaliere e istruzione domiciliare)
• non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.
Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione
degli alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le
motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio
dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere
alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione
alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare
accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Nella seduta del Collegio docenti del 03/09/2024 con delibera n. 5 sono state decretate le seguenti
motivate deroghe alle assenze:
1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche
certificate)
2. Terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private,
programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
3. Visite specialistiche e day hospital;
4. Donazioni di sangue;
5. Gravi e documentate esigenze di famiglia/ricongiungimento temporaneo e documentato al
genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Circolare N. 22190 del
29/10/2019);
6. Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
7. Provenienza da altri paesi in corso d’anno;
8. Rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
9. Partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. n.20 del 04.03.2011 – Lettera Miur del 02.03.2011 prot. 2065; art.
2 e 14 DPR 122/2009);
10. Mancata frequenza dovuta alla disabilità;
11. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
venerdì come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989);
12. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici
inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc.);
13. Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici,
seggio elettorale, etc.).
Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di
scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari
a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto
di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite di assenze, dunque, è
pari a ¼ del monte ore annuale, ovvero 247 ore (41 giorni di lezione). Per la valutazione degli
alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ovvero gli
alunni e gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le
ore di assenza totali consentite.
Il Dirigente scolastico

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