Descrizione

ESAMI DI STATO A.S. 2024-2025

COMUNICAZIONE CLASSI TERZE

 

Vademecum per gli studenti

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare:

  1. le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno
  2. a orientare le future scelte scolastiche dell’alunna/alunno

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025.

La commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di classe ed è presieduta, in qualità di Presidente, dal Dirigente Scolastico o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 aprile 2017 n. 62, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2024/2025 https://www.istruzione.it/esamidistato/primociclo25.html

1. AMMISSIONE ALL’ESAME

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’Esame di Stato, tenuto conto dei criteri indicati nel PTOF e in presenza dei seguenti requisiti:

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall’ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.
partecipazione alle PROVE NAZIONALI di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI;
non aver ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione;
aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Il “voto di ammissione” è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerato il percorso scolastico compiuto dallo studente nella Scuola Secondaria di primo grado.

Il voto di ammissione, arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della Scuola Secondaria di primo grado.

Nel nostro Istituto il voto di ammissione è formulato secondo i seguenti criteri:

  • media aritmetica dei voti del secondo quadrimestre di ogni anno scolastico
  • media ponderata secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %.

Alunni assenti durante le prove d’esame

Per le alunne e gli alunni risultati assenti, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.

Eventuale non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

  1. Poiché l’ammissione alle classi successive di Scuola Secondaria di primo grado e all’Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e l’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di voto finale inferiore a 6/10 in una o più discipline, l’Istituto ha convenuto di stabilire, come di seguito, alcuni criteri per la eventuale non ammissione.

Si procede all’ammissione comunque nei seguenti casi:

  1. presenza di insufficienze fino a quattro anche gravi (≤4);
  2. diffuse (fino a cinque) insufficienze non gravi;
  1. In presenza di ulteriori insufficienze il Consiglio di classe della Scuola Secondaria di I grado, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, porrà particolare attenzione a:
  • presenza di più insufficienze anche gravi, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e la parziale o la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento;
  • esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso dell’anno scolastico (cfr. RE personale del docente, Verbali dei Consigli di classe e documentazione prodotta);
  • persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di base;
  • incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva;
  • progressione rispetto al livello di partenza;
  • comportamenti relativi a organizzazione dello studio e metodo di lavoro, partecipazione, impegno, interesse, frequenza;

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’Esame dall’insegnante di Religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 62/2017 e dall’articolo 3 del D.M. n. 741/2017, coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla Scuola Secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di sostenere l’Esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento, fornendo i dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, laddove presenti, il Piano educativo individualizzato o il Piano didattico personalizzato.

2.COMMISSIONE

La commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di classe ed è presieduta, in qualità di Presidente, dal Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 aprile 2017 n. 62, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

3.MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE PROVE D’ESAME

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

− prova scritta relativa alle competenze di italiano come disciplinata dall’articolo 7 del

DM 741/2017;

− prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere come disciplinato dall’articolo 9 del DM 741/2017;

− prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;

colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

 

4. PROVE SCRITTE E ORALICalendario giugno 2025

 

Prova scritta di Italiano

testo narrativo o descrittivo

coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il

destinatario indicati nella traccia;

testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale

devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

comprensione e sintesi di un testo

letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

11 Giugno Ore 8:30 – 12:30Durata: 4 ore
Prova       scritta     di     Lingue

Straniere

questionario di comprensione di      un testo;

completamento, riscrittura             o trasformazione di un testo; – elaborazione di un dialogo; – lettera o e-mail personale; – sintesi di un testo.

12 Giugno Lingua inglese ore

8:30-10:00

 

Lingua francese/spagnolo ore 10:30-12:00

Durata: 3 ore
Prova scritta di Matematica

–  problemi articolati su una o più richieste;

–  quesiti a risposta aperta.

13 Giugno Ore 8:30 – 11:30Durata: 3 ore
Prove oraliDal 17 al 25 giugno

L’alunno/a dovrà essere provvisto/a del seguente materiale:

  • vocabolario di italiano (prova di italiano)
  • vocabolario di lingua inglese, francese o spagnolo (prova di lingue straniere) ● calcolatrice, righello/squadretta, goniometro, compasso (prova di matematica) ● penna nera o blu, matita, gomma.

I fogli protocollo, timbrati, verranno consegnati dai commissari d’esame.

Il cellulare e qualsivoglia device in grado di connettersi alla rete internet dovrà essere consegnato ai commissari prima della prova d’esame e verrà restituito alla conclusione; l’eventuale mancato rispetto di questa procedura o l’uso del cellulare durante la prova d’esame determinerà il ritiro dello stesso.

 

5. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla Sottocommissione, per cui sarà evitata una sequenza di micro-interrogazioni disciplinari e si porrà particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di pensiero critico e di collegamento organico e significativo tra le varie discipline. Durante il colloquio saranno accertate anche le competenze relative all’insegnamento dell’Educazione civica.

I colloqui pluridisciplinari inizieranno martedì 17 giugno e si concluderanno mercoledì 25 giugno 2025. Il calendario delle prove orali sarà comunicato durante le prove scritte.

 

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TRACCIA PER IL COLLOQUIO 

(prova orale)

 

Sei finito/a nella macchina del tempo!

In pochi istanti vieni catapultato nel passato o nel futuro.

Racconta la tua incredibile esperienza di viaggio: in quale epoca sei stato trasportato (es. Età Classica, Medioevo, Anni ’60, 2100…) e in quale luogo sei “approdato”, chi incontri e quali differenze noti tra quel tempo e il tuo presente (stile e condizioni di vita, abitudini, relazioni instaurate, contesti politici/economici/sociali, difficoltà e opportunità che, come protagonista, incontri), cosa ti colpisce e che cosa porti indietro con te.

CONSIGLI UTILI

  • Sviluppa una storia originale, con personaggi interessanti e costruisci una trama coinvolgente, applicando le conoscenze e le abilità acquisite in modo creativo e pratico.
  • Scegli la “destinazione” del tuo viaggio facendo riferimento ai tuoi interessi e alle tue passioni.
  • Utilizza fonti, dati, informazioni, esempi a supporto di quanto desideri comunicare.
  • Puoi servirti di supporti visivo/sonori, manufatti da te stesso/a realizzati (disegni, progetti, lavori artistici o tecnico-grafici), brani musicali che rendano maggiormente efficace il tuo racconto;
  • Avrai a disposizione 10 minuti.

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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

  • conoscenza e padronanza degli argomenti trattati durante il colloquio
  • organicità, chiarezza e coerenza espositive
  • rielaborazione personale e pensiero critico
  • contestualizzazione
  • originalità
  • competenza digitale

Valutazione delle prove d’esame

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

Lode: La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito in ciascuno dei tre anni una media finale di dieci decimi (≥ 9,50).

Il voto Dieci con Lode può essere proposto per:

 

  • ottimo livello di competenze conseguito nel triennio;
  • particolare padronanza e autonomia nella gestione della prova d’esame.

 

Esame di Stato alunni con bisogni educativi speciali (BES)

 

Gli alunni con disabilità certificata (L.104/92) svolgono le prove secondo modalità coerenti con il proprio piano educativo individualizzato (Nota Ministeriale a.s.2024-2025 svolgimento Esami di Stato primo ciclo).

In particolare, secondo l’Art.14 DM 741/2017 e l’Art.11 commi 5-6 D.Lgs 62/2017:  Comma l. Per lo svolgimento dell’esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Comma 2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Comma 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Comma 5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Art. 4 D.M.742/2017 

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

 

Gli alunni con certificazione di DSA (L.170/2010) sostengono le prove in coerenza con quanto indicato nel PDP (art.11 comma 9 D.Lgs. 62/2017 e art.14 comma 6 D.M. 741/2017 e Nota Ministeriale a.s. 2024-2025 svolgimento Esami di Stato primo ciclo).

 

Art.14 D.M.741/2017:

Comma 6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Comma 7. Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Comma 8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Comma.9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Comma 10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Comma 12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art.6 decreto n. 5669 del 2011

Comma 3 Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio.

 

Alunni con BES in possesso di certificazione clinica

Nota n. 5772/2019 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

 

Alunni con altri BES senza certificazione clinica

Linee Guida MIUR per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 2014) pagine 12-13-14

I minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999 art.45).

La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri. Prioritario risulta garantire agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e delle competenze acquisite.

Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.

5. DOCUMENTI

Per ogni alunno verranno consegnati ai genitori:

  • l’attestato di superamento dell’esame, sostitutivo del diploma;
  • la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico.

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Maria Rosaria Manca

Scuola Media A. GRANDI

C.F. 80009890759 C.M. LEMM00600E

A2P0U5Y – Scuola Media “Ascanio Grandi”

Prot. 0003513/U del 20/05/2025 08:30

 

 

 

 

 

 

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